Ordinanza
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Art. 59c Trasmissione del rapporto sullo stato della tecnica
1 L’IPI trasmette il rapporto sullo stato della tecnica e le copie di tutti i documenti citati al richiedente subito dopo la sua redazione. 2 Esso inserisce una copia del rapporto nel fascicolo e ne informa il depositante o il titolare del brevetto. 3 Il rapporto non è pubblicato. |