Ordinanza
relativa ai brevetti d’invenzione
(Ordinanza sui brevetti, OBI1)

1Abbreviazione introdotta dalla cifra I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).


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Art. 59c Trasmissione del rapporto sullo stato della tecnica

1 L’IPI tra­smet­te il rap­por­to sul­lo sta­to del­la tec­ni­ca e le co­pie di tut­ti i do­cu­men­ti ci­ta­ti al ri­chie­den­te su­bi­to do­po la sua re­da­zio­ne.

2 Es­so in­se­ri­sce una co­pia del rap­por­to nel fa­sci­co­lo e ne in­for­ma il de­po­si­tan­te o il ti­to­la­re del bre­vet­to.

3 Il rap­por­to non è pub­bli­ca­to.

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