Ordinanza
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Art. 69 Fine dell’esame 185
1 Se le condizioni dalle quali dipende il rilascio di un brevetto sono soddisfatte, la data prevista della fine della procedura di esame è annunciata al depositante con almeno un mese di anticipo. Con l’annuncio gli sono pure comunicate le eventuali modifiche dell’estratto e del titolo, nonché le correzioni giusta l’articolo 22. 2 Se gli atti tecnici corrispondono fin dall’inizio o dopo notificazione alla LBI e alla presente ordinanza in virtù del capoverso 1, si ritiene che il depositante approva la versione nella quale il brevetto deve essere rilasciato. 185 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). |
