Ordinanza
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Art. 27 Impiego dei dati di altri proprietari 130
1 L’organo di notifica rinuncia ai dati del richiedente e si avvale di quelli del proprietario se:
2 Per ogni trasmissione di dati, il richiedente comunica all’organo di notifica se dispone dei dati trasmessi in qualità di proprietario o in virtù di una lettera di accesso. 3 In caso di diritto di disporre in virtù di una lettera di accesso, il richiedente comunica inoltre all’organo di notifica il nome e l’indirizzo del proprietario. 4 Il richiedente informa l’organo di notifica senza indugio in merito a eventuali modifiche della proprietà dei dati. 5 Chi dispone di una lettera di accesso ai dati di un principio attivo può consentire ai richiedenti di fare riferimento a tale lettera di accesso nella loro domanda di omologazione di un biocida contenente tale principio attivo. 6 Le disposizioni della presente sezione non tangono quelle del diritto della concorrenza e dei beni immateriali. 130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 15 lug. 2014 (RU 2014 2073). 131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1985). |