Ordinanza
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Art. 35 Classificazione 161
1 Alla classificazione dei biocidi e dei principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi si applicano per analogia gli articoli 6 e 7 OPChim162; laddove nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza s’intende il richiedente dell’omologazione. 2 Se del caso occorre tenere conto dei dati della decisione di cui all’articolo 20. 161 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1985). 162 [RU 2005 2721, 2007 821, 2009 401805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 61036659, 2013 20126733041n. I 3, 2014 2073all. 11 n. 1 3857. RU 2015 1903art. 91 ]. Vedi ora l’O del 5 giu. 2015 (RS 813.11). |