Ordinanza
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Art. 11d Biocidi per l’uso da parte del pubblico 79
I biocidi non sono omologati per l’immissione sul mercato per l’uso da parte del pubblico se:
79 Introdotto dal n. I dell’O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2073). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 817). 80 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2 lett. a n. 2. 81 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/830, GU L 132 del 29.5.2015, pag. 8. 82 Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento, versione GU L 301 del 17.11.2017, p. 1. |