Ordinanza
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Art. 12 Riconoscimento
1 L’omologazione di un prodotto da parte di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS è riconosciuta a condizione che non vi siano indizi dell’impossibilità di omologarlo anche in Svizzera. 2 L’organo di notifica può, d’intesa con i servizi di valutazione, modificare le condizioni o gli oneri imposti dall’omologazione in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS sulla base della valutazione secondo l’articolo 17 o di una valutazione comparativa secondo l’articolo 11g, se ciò può essere giustificato per motivi inerenti:
3 L’etichettatura e la scheda di dati di sicurezza devono essere adeguate alle prescrizioni di cui agli articoli 38 e 40. 4 Le omologazioni di biocidi costituiti da o contenenti microrganismi geneticamente modificati non sono riconosciute. 5 Per il riconoscimento di un’omologazione dell’Unione si applica l’articolo 14abis. |