Ordinanza
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Art. 13e Obbligo di annotazione per la ricerca e lo sviluppo
1 Chi utilizza biocidi non omologati o contenenti principi attivi non approvati per l’uso in biocidi a scopo di ricerca o sviluppo deve effettuare le seguenti annotazioni:
2 Su richiesta, le annotazioni devono essere messe a disposizione dell’organo di notifica. 3 Se necessario, l’organo di notifica può richiedere ulteriori informazioni. |