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Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)
Art. 13eObbligo di annotazione per la ricerca e lo sviluppo
1 Chi utilizza biocidi non omologati o contenenti principi attivi non approvati per l’uso in biocidi a scopo di ricerca o sviluppo deve effettuare le seguenti annotazioni:
a.
l’identità dei biocidi o dei principi attivi;
b.
i dati relativi all’etichettatura;
c.
le quantità fornite;
d.
il nome e l’indirizzo della persona che ha ricevuto i biocidi o i principi attivi;
e.
tutti i dati disponibili relativi ai possibili effetti sull’uomo, sugli animali e sull’ambiente.
2 Su richiesta, le annotazioni devono essere messe a disposizione dell’organo di notifica.
3 Se necessario, l’organo di notifica può richiedere ulteriori informazioni.