Ordinanza
|
Art. 22 Iscrizione di un principio attivo notificato nell’elenco dell’allegato 1 o 2 120
1 Se la Commissione europea decide di approvare un principio attivo notificato o di iscriverlo nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012121 e l’UFSP, d’intesa con l’UFAM e la SECO, decide di iscrivere lo stesso principio attivo nell’elenco dell’allegato 1 o 2, l’organo di notifica lo comunica senza indugio al titolare di un’omologazione ON o OC di un biocida contenente tale principio attivo, se si tratta dell’ultimo principio attivo notificato contenuto nel biocida. 2 Il titolare dell’omologazione deve presentare all’organo di notifica, al più tardi al momento dell’iscrizione dell’ultimo principio attivo, quanto segue:
120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5125). 121 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3. |