Ordinanza
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Art. 24 Modifica
1 L’organo di notifica modifica, d’intesa con i servizi di valutazione, un’omologazione se:
2 Esso modifica un’omologazione su domanda motivata del titolare. Nel far questo tratta le modifiche applicando le procedure seguenti:
3 Il DFI disciplina, d’intesa con il DATEC e il DEFR, i dettagli della procedura di cui al capoverso 2; a tal fine tiene conto dell’atto di esecuzione emanato dalla Commissione europea in virtù dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 528/2012123. 122 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1985). 123 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3. |