Ordinanza
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Art. 26 Proroga
1 Il titolare può richiedere una proroga della durata di validità dell’omologazione.126 2 La domanda di proroga deve essere presentata all’organo di notifica:
3 Ai fini della proroga di un’omologazione OE o OnE, la domanda deve contenere quanto segue:
4 L’organo di notifica verifica l’omologazione esistente. Per valutare i rischi del biocida, l’organo di notifica può chiedere al richiedente campioni o ulteriori informazioni. 5 Per le omologazioni OE e OnE, l’organo di notifica decide, d’intesa con i servizi di valutazione, entro il termine (art. 19 cpv. 1 lett. k) in merito alla necessità di una valutazione completa secondo l’articolo 31 paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 528/2012128 ed emana la decisione entro il termine (art. 19 cpv. 1 lett. l e m), se del caso tenendo conto di una valutazione comparativa secondo l’articolo 11g. 6 L’organo di notifica può estendere la durata di validità dell’omologazione esistente fino alla decisione definitiva circa la proroga. 7 Per le proroghe, si applicano le durate massime stabilite nell’articolo 8 capoverso 1. 8 L’organo di notifica può prorogare un’omologazione ON o OC se la valutazione nell’UE di una domanda di cui all’articolo 22 capoverso 2 subisce un ritardo.129 9 Le omologazioni OnE concesse in base a una valutazione e raccomandazione di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS non possono essere prorogate. 10 Il DFI può disciplinare, d’intesa con il DATEC e il DEFR, la procedura per la proroga dei riconoscimenti; a tal fine tiene conto degli atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea in virtù dell’articolo 40 del regolamento (UE) n. 528/2012.130 126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1985). 127 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1985). La correzione del 22 ott. 2019 concerne soltanto il testo francese (RU 2019 3221). 128 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3. 129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 817). 130 Introdotto dal n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1985). |