Ordinanza
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Art. 28 Durata della protezione dei dati 135
1 La durata della protezione dei dati trasmessi all’organo di notifica secondo la presente ordinanza è stabilita come segue:
2 La durata della protezione ha inizio al momento della prima trasmissione dei dati. 3 Essa non può essere rinnovata. 4 In deroga al capoverso 1, le durate della protezione dei dati per i principi attivi esistenti ammessi per il tipo di prodotto corrispondente secondo l’allegato II del regolamento (UE) n. 1062/2014137, compresi i dati che non prevedono esperimenti su vertebrati ma per i quali non è stata ancora presa una decisione di iscrizione nell’allegato I della direttiva 98/8 (CE)138 entro il 1° settembre 2013, scadono al più tardi il 31 dicembre 2025.139 135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 15 lug. 2014 (RU 2014 2073). 136 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3. 137 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1 lett. b. 138 Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 feb. 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/44/UE, GU L 204 del 31.07.2013, pag. 49. 139 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1985). |