1 La durata della protezione dei dati trasmessi all’organo di notifica secondo la presente ordinanza è stabilita come segue:
a.
dati trasmessi ai fini dell’approvazione di un principio attivo esistente: 10 anni dopo il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione del principio attivo per il tipo di prodotto corrispondente da parte della Commissione europea secondo l’articolo 9 del regolamento (UE) n. 528/2012136;
b.
dati trasmessi ai fini dell’approvazione di un principio attivo nuovo: 15 anni dopo il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione del principio attivo per il tipo di prodotto corrispondente da parte della Commissione europea secondo l’articolo 9 del regolamento (UE) n. 528/2012;
c.
dati trasmessi ai fini della proroga o verifica dell’approvazione di un principio attivo nuovo: 5 anni dopo il primo giorno del mese successivo alla data di proroga o verifica dell’approvazione da parte della Commissione europea secondo l’articolo 14 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 528/2012;
d.
dati trasmessi ai fini dell’omologazione di un biocida contenente unicamente principi attivi esistenti: 10 anni dopo il primo giorno del mese successivo all’omologazione da parte dell’organo di notifica o dell’autorità competente secondo il regolamento (UE) n. 528/2012;
e.
dati trasmessi ai fini dell’omologazione di un biocida contenente un principio attivo nuovo: 15 anni dopo il primo giorno del mese successivo all’omologazione da parte dell’organo di notifica o dell’autorità competente secondo il regolamento (UE) n. 528/2012;
f.
dati trasmessi ai fini della proroga o modifica dell’omologazione di un biocida: 5 anni dopo il primo giorno del mese successivo all’omologazione da parte dell’organo di notifica o al momento della decisione sulla proroga o modifica dell’omologazione da parte dell’autorità competente secondo il regolamento (UE) n. 528/2012.
2 La durata della protezione ha inizio al momento della prima trasmissione dei dati.
3 Essa non può essere rinnovata.
4 In deroga al capoverso 1, le durate della protezione dei dati per i principi attivi esistenti ammessi per il tipo di prodotto corrispondente secondo l’allegato II del regolamento (UE) n. 1062/2014137, compresi i dati che non prevedono esperimenti su vertebrati ma per i quali non è stata ancora presa una decisione di iscrizione nell’allegato I della direttiva 98/8 (CE)138 entro il 1° settembre 2013, scadono al più tardi il 31 dicembre 2025.139
135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 15 lug. 2014 (RU 2014 2073).
136 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.
137 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1 lett. b.
138 Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 feb. 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/44/UE, GU L 204 del 31.07.2013, pag. 49.
139 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1985).