Ordinanza
|
Art. 29 Domanda cautelativa per evitare esperimenti su vertebrati 140141
1 Per la domanda cautelativa del richiedente intesa a evitare esperimenti su vertebrati si applica per analogia l’articolo 31 capoverso 1, 3 e 4 OPChim142; laddove nell’OPChim si parla di notifica di una sostanza, nella presente ordinanza s’intende l’omologazione di un biocida e laddove nella OPChim si parla di precedente notificante nella presente ordinanza s’intende il proprietario dei dati.143 2 In caso di domanda cautelativa, il richiedente deve fornire la prova che intende chiedere egli stesso un’omologazione. 140 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 15 lug. 2014 (RU 2014 2073). 141 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 817). 143 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 817). |