Ordinanza
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Art. 3 Omologazione o comunicazione ed etichettatura 31
1 I biocidi possono essere immessi sul mercato o impiegati a titolo professionale o commerciale soltanto a condizione che siano omologati dall’organo di notifica ed etichettati ai sensi della presente ordinanza. 2 Per i biocidi importati a scopo professionale o commerciale, la condizione di cui al capoverso 1 deve essere soddisfatta nel periodo antecedente alla prima fornitura, rispettivamente al primo impiego. 3 I seguenti biocidi possono essere immessi sul mercato o impiegati a titolo professionale o commerciale senza omologazione a condizione di essere stati comunicati all’organo di notifica secondo l’articolo 13c, 13d o 13f e se l’organo di notifica non ha formulato alcun parere entro i termini stabiliti all’articolo 19 capoverso 2:
4 Per l’utilizzazione di biocidi secondo il capoverso 3 lettera c che sono costituiti da o contengono microrganismi, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 9 maggio 201233 sull’impiego confinato (OIConf) e dell’ordinanza del 10 settembre 200834sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA). 5 Per l’immissione sul mercato di biocidi il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza di Nagoya dell’11 dicembre 201535.36 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 15 lug. 2014 (RU 2014 2073). 32 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3. 36 Introdotto dall’all. n. 3 dell’O di Nagoya dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 277). |