Ordinanza
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Art. 31a Etichettatura
1 Il responsabile dell’immissione sul mercato di articoli trattati deve:
2 L’etichetta deve essere redatta in almeno una lingua ufficiale del luogo in cui gli articoli trattati sono immessi sul mercato.158 156 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3. 158 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220). |