Ordinanza
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Art. 31b Obblighi supplementari
1 Il responsabile dell’immissione sul mercato di articoli trattati deve, su richiesta, fornire ai consumatori informazioni sul trattamento biocida degli articoli trattati entro 45 giorni. 2 Si applica per analogia l’obbligo di diligenza secondo l’articolo 41 capoversi 1 e 2. 3 Sono riservate le limitazioni stabilite nell’ORRPChim159. |