Ordinanza
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Art. 45 Furto, perdita e erronea immissione sul mercato 201
1 Ai casi di furto e perdita di biocidi ai sensi dell’articolo 11d lettera a si applica per analogia l’articolo 67 capoversi 1 e 2 OPChim202. 2 Ai casi di erronea immissione sul mercato di biocidi si applica per analogia l’articolo 67 capoversi 3 e 4 OPChim. 201 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 817). |