Ordinanza
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Art. 50 Pubblicità 211
1 Possono essere pubblicizzati soltanto i biocidi:
2 Alla pubblicità si applica per analogia l’articolo 38 capoverso 1. 3 La pubblicità di qualsiasi biocida deve recare, leggibili e chiaramente distinguibili rispetto al resto dell’annuncio, le seguenti diciture:
4 Chi fa pubblicità per biocidi pericolosi acquistabili dal pubblico senza averne visto in precedenza l’etichettatura deve indicarne le proprietà pericolose, in una forma comprensibile a tutti e ben leggibile o udibile. 5 Per il resto si applica per analogia l’articolo 60 OPChim212 e ai campioni l’articolo 68 OPChim.213 211 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 15 lug. 2014 (RU 2014 2073). 212 [RU 2005 2721; 2007 821; 2009 401, 805; 2010 5223; 2011 5227; 2012 6103, 6659; 2013 201, 2673, 3041n. I 3; 2014 2073all. 11 n. 1, 3857. RU 2015 1903art. 91 ]. Vedi ora l’O del 5 giu. 2015 (RS 813.11). 213 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1985). |