Ordinanza
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Art. 59 Decisione delle autorità esecutive cantonali 239
Se dal controllo risulta che sono violate le disposizioni di cui all’articolo 58 capoverso 2, i provvedimenti necessari sono decisi dall’autorità competente del Cantone in cui il titolare di un’omologazione o il fabbricante, la persona responsabile dell’immissione sul mercato o l’utilizzatore ha il domicilio o la sede sociale o la sua filiale. In caso di violazioni degli articoli 41–49, può anche decidere l’autorità competente del Cantone in cui le violazioni sono state commesse. I Cantoni coordinano i provvedimenti necessari. 239 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220). |