Ordinanza
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Art. 62f Disposizioni transitorie della modifica dell’11 marzo 2022 253
I biocidi etichettati ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 lettera b OPChim254 secondo il diritto anteriore possono essere forniti a terzi fino al 31 dicembre 2025. 253 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220). |