Ordinanza
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Art. 11c Limitazione dell’omologazione a determinati usi 82
L’organo di notifica omologa i biocidi unicamente per gli usi per i quali sono disponibili i dati necessari secondo l’allegato 5. 82 Introdotto dal n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 15 lug. 2014 (RU 2014 2073). |