1 In relazione al processo di fabbricazione, i fabbricanti di biocidi assicurano una documentazione, in formato cartaceo o elettronico, adeguata ai fini della qualità e sicurezza del biocida da immettere sul mercato.
2 La documentazione comprende almeno:
a.
le schede di dati di sicurezza e le specifiche dei principi attivi e degli altri ingredienti utilizzati per la fabbricazione del biocida;
b.
la documentazione delle varie operazioni di fabbricazione;
c.
i risultati dei controlli di qualità interni;
d.
un’identificazione dei lotti di produzione.
3 Il fabbricante conserva campioni dei lotti di produzione.
4 La documentazione e i campioni devono essere conservati secondo l’articolo 45 capoverso 2 OPChim199.200
5 Le schede di dati di sicurezza devono essere conservate secondo l’articolo 23 OPChim.201
198 Introdotto dal n. I dell’O del 28 feb. 2007 (RU 2007 851). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 15 lug. 2014 (RU 2014 2073).