Ordinanza
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Art. 12 Deposito di una garanzia per lo sgombero del mercato
1 L’organizzazione incaricata può obbligare i titolari di quote del contingente a depositare una garanzia per lo sgombero del mercato, qualora sussistano dubbi sulla loro solvibilità.23 2 L’importo della garanzia è determinato sulla base dell’entità della quota del contingente e non deve superare i 300 000 franchi. 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20133977). |