Ordinanza
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Art. 18a Condizioni e disposizioni particolari per l’assegnazione delle quote del contingente di carne halal 39
1 Le quote del contingente per i contingenti doganali parziali 5.5 e 5.6 sono assegnate ai membri della comunità musulmana nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone che si impegnano:
2 L’UFAG riconosce i punti di vendita se essi:
3 Il periodo di contingentamento è suddiviso in quattro periodi di importazione, corrispondenti ai trimestri. 4 Per ogni asta, a ciascun titolare di quote del contingente può essere assegnato al massimo il 40 per cento del quantitativo del contingente doganale parziale messo all’asta, se:
5 Se, per effetto del capoverso 4, il quantitativo di contingente doganale messo all’asta non viene completamente assegnato, il quantitativo rimanente è immediatamente oggetto di un nuovo bando generale senza che siano previste quote massime di assegnazione.41 39 Introdotto dal n. I dell’O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 20062539). 40 Introdotto dal n. III dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 3559). 41 Introdotto dal n. III dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 3559). |