Ordinanza
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Art. 2 Classificazione della qualità
1 Tutti gli animali vivi delle specie bovina e ovina offerti sui mercati pubblici sorvegliati e tutti gli animali macellati delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina sono sottoposti alla classificazione della qualità sulla base dei criteri di cui all’articolo 4. 2 Sono eccettuati dal capoverso 1:
5 Introdotta dal n. I dell’O del 26 ott. 2011 (RU 20115447). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 20133977). 6 Introdotta dal n. I dell’O del 26 ott. 2011 (RU 20115447). Abrogata dal n. I dell’O del 6 nov. 2013, con effetto dal 1° lug. 2014 (RU 20133977). |