Ordinanza
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Art. 30 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 6 novembre 2013 66
1 Per il periodo di contingentamento 2015, al fine dell’assegnazione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettera a sono computabili tutti gli animali della specie bovina acquistati all’asta su mercati pubblici sorvegliati. 2 Per il periodo di contingentamento 2015, al fine dell’assegnazione secondo l’articolo 24 vale, quale periodo di calcolo, il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2014. Per l’assegnazione gli animali macellati sono computati, se al momento della notifica della macellazione alla banca dati sul traffico di animali il macello ha indicato il suo numero BDTA o il numero BDTA del beneficiario della cessione secondo l’articolo 24 capoverso 3. 66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20133977). |