Ordinanza
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Art. 8 Contributi d’infrastruttura nella regione di montagna
1 Per gli apparecchi e le attrezzature dei mercati pubblici nella regione di montagna sono versati contributi nel quadro dei crediti stanziati, sempreché si tratti di provvedimenti collettivi. 2 Per regione di montagna, per quanto attiene ai mercati pubblici, s’intendono le zone di montagna I–IV secondo l’ordinanza del 7 dicembre 199818 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone. Determinante per l’assegnazione delle zone è l’ubicazione del mercato. Se quest’ultimo è ubicato al di fuori della regione di montagna vengono versati contributi d’infrastruttura qualora oltre due terzi degli animali in esso commercializzati nell’anno civile precedente provengano direttamente dalla regione di montagna.19 3 Il contributo ammonta al 50 per cento delle spese computabili, ma al massimo a 50 000 franchi per progetto. 4 Sono computabili le spese seguenti:
5 Non sono considerate spese computabili in particolare:
18 RS 912.1 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076427). BGE
115 II 279 () from 7. Juni 1989
Regeste: In-Verkehr-Bringen von Ware in der Schweiz. Weder durch das Umladen auf dem Flughafen Zürich-Kloten noch durch das Ausliefern der Produkte im Zollfreilager des Flughafens Basel-Mülhausen werden patentrechtlich geschützte Waren in der Schweiz in Verkehr gebracht. |