Ordinanza
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Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina, per quanto concerne il mercato del bestiame da macello e della carne, la classificazione della qualità, i mercati pubblici, i provvedimenti volti a sgravare il mercato, l’importazione nel quadro di contingenti doganali e la delega di compiti. 2 La presente ordinanza si applica agli animali da macello delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, alle loro carni, alle carni di pollame e alle frattaglie delle voci di tariffa riportate nell’allegato 1 numero 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 20113 sulle importazioni agricole.4 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 20115447). BGE
115 II 279 () from 7. Juni 1989
Regeste: In-Verkehr-Bringen von Ware in der Schweiz. Weder durch das Umladen auf dem Flughafen Zürich-Kloten noch durch das Ausliefern der Produkte im Zollfreilager des Flughafens Basel-Mülhausen werden patentrechtlich geschützte Waren in der Schweiz in Verkehr gebracht. |