Ordinanza
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Art. 11 Sgombero del mercato
1 I titolari di quote del contingente secondo l’articolo 21 soggiacciono all’obbligo di ritiro conformemente alla loro quota per il 10 per cento degli animali non acquistati all’asta su mercati pubblici sorvegliati.22 2 Le quote di sgombero del mercato sono assegnate in percentuali agli assoggettati al ritiro contemporaneamente all’assegnazione delle quote del contingente23 secondo l’articolo 21 capoverso 2. 3 L’organizzazione incaricata, applicando i prezzi usuali di mercato da essa rilevati, assegna agli assoggettati al ritiro gli animali da ritirare. 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20133977). 23 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20133977). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |