Ordinanza
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Art. 18 Condizioni e disposizioni particolari per l’assegnazione delle quote del contingente di carne kasher 39
1 Le quote del contingente per i contingenti doganali parziali 5.3 e 5.4 sono assegnate ai membri della comunità ebraica nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone che si impegnano:
2 L’UFAG riconosce come punti di vendita negozi, banchi di vendita e piattaforme di distribuzione online se sono accessibili al pubblico e i gestori provvedono affinché:
2bis Se la carne kasher e i prodotti carnei ottenuti da tale carne sono venduti tramite una piattaforma di distribuzione online, devono essere stoccati dall’operatore in Svizzera prima di essere consegnati ai clienti. La carne e i prodotti carnei devono recare la designazione di cui al capoverso 2 lettera c ed essere stoccati in modo che sia chiaramente riconoscibile che si tratta di carne kasher e di prodotti a base di tale carne.42 3 Il periodo di contingentamento è suddiviso in quattro periodi di importazione, corrispondenti ai trimestri. 4Per ogni asta, a ciascun titolare di quote del contingente può essere assegnato al massimo il 40 per cento del quantitativo del contingente doganale parziale messo all’asta, se:
5 Se, per effetto del capoverso 4, il quantitativo di contingente doganale messo all’asta non viene completamente assegnato, il quantitativo rimanente è immediatamente oggetto di un nuovo bando generale senza che siano previste quote massime di assegnazione.45 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 20062539). 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023703). 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023703). 42 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023703). 43 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20133977). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 44 Introdotto dal n. III dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 3559). 45 Introdotto dal n. III dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 3559). |