Ordinanza
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Art. 21 Assegnazione in base al numero di animali acquistati all’asta
1 Le quote del contingente sui quantitativi d’importazione stabiliti dall’UFAG secondo l’articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74 sono assegnate nella misura del 10 per cento in base al numero di animali acquistati all’asta su mercati pubblici sorvegliati. 2 L’UFAG assegna le quote del contingente secondo la quota sul numero totale di animali acquistati all’asta fatti valere in modo legittimo. Le quote sono assegnate in percentuale. Per l’assegnazione è necessario un permesso generale d’importazione (PGI) secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 201157 sulle importazioni agricole. 3 Per periodo di calcolo s’intende il periodo dal 18° (1° luglio) al 7° mese (30 giugno) precedenti il corrispondente periodo di contingentamento. BGE
128 II 34 () from 6. November 2001
Regeste: Art. 48 LwG; Art. 19 Abs. 1 lit. a SV; Verteilung des Zollkontingents für Nierstücke. Das System, welches die neue Schlachtviehverordnung für die Verteilung der Anteile am Zollkontingent für Schlachtvieh und Fleisch von "Tieren der Rindviehgattung" (insbesondere auch für Nierstücke) vorsieht, verstösst nicht gegen die Grundsätze von Art. 48 LwG. |