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Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)
Art. 21Assegnazione in base al numero di animali acquistati all’asta
1 Le quote del contingente sui quantitativi d’importazione stabiliti dall’UFAG secondo l’articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74 sono assegnate nella misura del 10 per cento in base al numero di animali acquistati all’asta su mercati pubblici sorvegliati.
2 L’UFAG assegna le quote del contingente secondo la quota sul numero totale di animali acquistati all’asta fatti valere in modo legittimo. Le quote sono assegnate in percentuale. Per l’assegnazione è necessario un permesso generale d’importazione (PGI) secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 201157 sulle importazioni agricole.
3 Per periodo di calcolo s’intende il periodo dal 18° (1° luglio) al 7° mese (30 giugno) precedenti il corrispondente periodo di contingentamento.