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Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)
Art. 5a
1 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) disciplina la determinazione del peso di macellazione di animali della specie bovina, suina, equina, ovina e caprina.
2 Esso può prevedere deroghe all’obbligo di determinazione del peso di macellazione.