Ordinanza
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Art. 6 Designazione 15
1 L’organizzazione incaricata secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettera b designa, per ogni anno civile, i mercati pubblici per gli animali della specie bovina a partire da 161 giorni d’età e per gli animali della specie ovina. La designazione avviene d’intesa con i Cantoni e le organizzazioni contadine e necessita del consenso dell’UFAG16.17 2 Quali mercati pubblici possono essere designati soltanto i mercati sui quali, tra il 1° luglio e il 30 giugno precedente il rispettivo anno civile, sono stati portati mediamente almeno 50 animali per essere venduti all’asta conformemente all’articolo 7 capoverso 2. 3 Possono essere designati anche due mercati che, sommati, raggiungono le dimensioni minime previste al capoverso 2, se hanno avuto luogo nella stessa regione e durante la stessa mezza giornata e se sono stati sorvegliati dagli stessi impiegati dell’organizzazione incaricata. 4 Le esigenze di cui al capoverso 2 sono applicabili ai nuovi mercati soltanto a partire dal terzo anno civile. 5 L’organizzazione incaricata allestisce, prima dell’inizio dell’anno civile, un programma annuale in cui figurano i mercati pubblici designati. Tale programma indica in particolare le piazze e i giorni dei singoli mercati nonché le categorie di animali che possono essere portate sul mercato. 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 20062539). 16 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20133977). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 20133977). |