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Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)
Art. 9Domande per l’ottenimento di contributi d’infrastruttura
1 Le domande per l’ottenimento di contributi d’infrastruttura devono essere presentate al Cantone. La domanda deve essere corredata in particolare di una stima dei costi. Per i progetti che necessitano di una licenza di costruzione, si devono inoltre presentare:
a.
i piani di costruzione;
b.
la licenza di costruzione passata in giudicato; e
c.
la prova dell’avvenuta pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale conformemente agli articoli 12 e 12a della legge federale del 1° luglio 196621 sulla protezione della natura e del paesaggio.
2 Il Cantone esamina la domanda e, unitamente alla sua proposta, la inoltra per decisione all’UFAG. La proposta deve essere corredata di eventuali condizioni e oneri imposti dal Cantone.
3 L’UFAG si pronuncia in merito alla domanda e garantisce ai richiedenti il contributo mediante decisione. Esso versa il 50 per cento del contributo, sulla base della stima dei costi, dopo l’inizio dei lavori e l’importo rimanente, sulla base del conteggio definitivo, alla conclusione del progetto.
4 Gli acquisti possono essere effettuati soltanto dopo che i contributi sono divenuti oggetto di una decisione passata in giudicato. L’UFAG può autorizzare un acquisto anticipato se l’attesa del passaggio in giudicato della decisione implicherebbe gravi svantaggi. Una simile autorizzazione non dà tuttavia diritto a contributi.