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Art. 10 Rapporti d’ispezione e di verifica di studio
1 L’autorità competente fa pervenire all’azienda il progetto di rapporto d’ispezione e le impartisce un termine appropriato per esprimere un parere. Dopo aver ricevuto il parere o alla scadenza del termine, l’autorità competente trasmette il rapporto d’ispezione all’organo di notifica. 2 L’autorità competente fa pervenire all’organo di notifica il rapporto di verifica di studio. 3 L’organo di notifica decide:
4 Per gli studi verificati nell’ambito di un’ispezione, si applicano le disposizioni relative alle verifiche di studio. |