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Art. 13
1 Nell’ambito di una procedura di notifica o di omologazione, per ogni studio che deve essere eseguito secondo i principi di BPL occorre:
2 Se lo studio è stato eseguito all’estero, oltre al rapporto d’esame occorre presentare un elenco o un certificato dell’autorità estera competente attestante che al momento dell’esecuzione dello studio il centro di saggio era integrato nel programma ufficiale di sorveglianza. L’organo di notifica può esigere altri documenti dagli Stati che non sono membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) qualora lo ritenga necessario ai fini della valutazione della conformità ai principi di BPL. 3 In casi motivati, segnatamente se i risultati dello studio sono di particolare importanza o se sussistono dubbi in merito al rispetto dei principi di BPL, un’autorità esecutiva federale può chiedere all’organo di notifica che venga eseguita una verifica di studio. |
