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Art. 14 Registro ed elenco BPL
1 L’organo di notifica tiene un registro delle aziende i cui centri di saggio sono stati ispezionati e in cui sono state effettuate verifiche di studio. 2 L’organo di notifica procede all’iscrizione dei dati nel registro non appena è in possesso della decisione passata in giudicato che statuisce che il centro di saggio rispetta i principi di BPL. 3 L’organo di notifica rilascia all’azienda, in una lingua ufficiale o in inglese, un attestato a conferma dell’iscrizione dei suoi centri di saggio. 4 L’organo di notifica pubblica periodicamente e in modo appropriato l’elenco dei centri di saggio che rispettano i principi di BPL. 5 Se i principi di BPL non sono più rispettati, il centro di saggio è stralciato dall’elenco di cui al capoverso 4. |