Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza contiene: - a.1
- definizioni (art. 2-3);
- b. a e.2
- …
- f.3
- condizioni di autorizzazione per i commercianti svizzeri di valori mobiliari, comprese le disposizioni sulle direzioni, i fondi propri, la ripartizione dei rischi, il rendiconto, l'obbligo di tenere un giornale e di comunicazione (art. 17-31);
- g.4
- disposizioni sui commercianti esteri di valori mobiliari (art. 38-52);
- h.5
- …
- i.6
- disposizioni sul dominio dei commercianti da parte estera (art. 56);
- k.
- disposizioni finali e transitorie (art. 57-58).
1 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). 2 Abrogate dal n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). 3 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). 4 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). 5 Abrogata dal n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). 6 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).
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