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Art. 21 Sede della direzione
(art. 10 cpv. 2 lett. a, cpv. 3 e 5 LBVM) 1Il commerciante deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera. Sono fatte salve le direttive e le decisioni generali nell'ambito della gestione di gruppo, sempre che il commerciante faccia parte di un gruppo attivo nel campo finanziario e sottoposto ad un'adeguata sorveglianza di gruppo da parte delle autorità estere di sorveglianza. 2Le persone alle quali è stata affidata la gestione del commerciante devono avere il loro domicilio in una località dalla quale possono esercitare effettivamente e responsabilmente la gestione. |
