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Art. 23 Indicazioni sui collaboratori responsabili e sulle persone che possiedono partecipazioni determinanti
(art. 10 cpv. 2 lett. d, cpv. 3, nonché art. 35 cpv. 2 LBVM) 1Il commerciante deve fornire nella sua richiesta di autorizzazione indicazioni sui collaboratori responsabili e sulle persone che possiedono partecipazioni determinanti. La richiesta contiene in particolare:
2Per le persone che possiedono partecipazioni determinanti la richiesta di autorizzazione contiene inoltre:
3Sono collaboratori responsabili del commerciante ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 lettera d della legge:
4Sono persone che possiedono partecipazioni determinanti (qualificate) ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 lettera d della legge le persone fisiche e giuridiche che possiedono direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto di un commerciante o che possono influenzare altrimenti in modo determinante la sua attività. 1 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363). |
