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Art. 27 Appartenenza ad una borsa
(art. 10 cpv. 2 lett. a, cpv. 6, nonché art. 35 cpv. 2 LBVM) Ogni anno, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio commerciale, il commerciante notifica alla FINMA i nominativi delle borse svizzere e estere delle quali è membro. |
