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Art. 28 Acquisto e alienazione di partecipazioni determinanti
(art. 10 cpv. 2 lett. d, cpv. 6, nonché art. 35 cpv. 2 LBVM) 1Tutte le persone fisiche e giuridiche devono dare notifica alla FINMA prima di acquistare o alienare direttamente o indirettamente una partecipazione determinante a un commerciante organizzato secondo la legislazione svizzera. Tale obbligo di notifica sussiste anche quando una partecipazione determinante viene in tal modo aumentata o diminuita, nel senso che supera, raggiunge o scende al disotto della soglia del 20, del 33 o del 50 per cento del capitale o dei diritti di voto. 2Le persone che possiedono una partecipazione determinante devono dichiarare alla FINMA se acquistano la partecipazione per conto proprio o a titolo fiduciario per conto di terzi e se hanno concesso opzioni o diritti analoghi per questa partecipazione. 3Il commerciante notifica alla FINMA le persone che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 non appena ne ha notizia. 4Entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio commerciale, il commerciante trasmette alla FINMA un elenco delle partecipazioni determinanti. L'elenco contiene indicazioni sull'identità e la quota di partecipazione di tutte le persone che possiedono una partecipazione determinante il giorno della chiusura, nonché eventuali modificazioni rispetto all'anno precedente. 5Le notifiche ai sensi dei capoversi 3 e 4 contengono inoltre indicazioni e documentazione ai sensi del capoverso 2 e dell'articolo 23 capoverso 1, sempre che la FINMA non ne disponga già in virtù di una precedente notifica. |