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Art. 29 Fondi propri, ripartizione dei rischi e rendiconto
1Le disposizioni dell'ordinanza 29 settembre 20062 sui fondi propri e le disposizioni dell'ordinanza del 30 aprile 20143 sulle banche (OBCR) sulla presentazione dei conti (art. 25-42) si applicano anche ai commercianti di valori mobiliari.4 2In singoli casi fondati la FINMA può eccezionalmente:
3I fondi propri dei commercianti di valori mobiliari non soggetti alla legge dell'8 novembre 19345 sulle banche devono ammontare almeno a un quarto dei costi complessivi annuali, qualora:
4Per costi complessivi si intendono gli oneri iscritti, nel conto economico dell'ultimo esercizio, nelle seguenti poste ai sensi dell'allegato 1 dell'OBCR:
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 7 all'O del 29 set. 2006 sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4307). |
