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Art. 31 Obbligo di comunicazione
(art. 15 cpv. 2-4 LBVM) 1Il commerciante comunica tutte le operazioni da lui effettuate in valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione. Devono essere comunicati in particolare:
2L'obbligo di comunicazione si applica anche alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione. 3L'obbligo di comunicazione si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti. 4Non devono essere comunicate le seguenti operazioni effettuate all'estero:
5Per effettuare la comunicazione si può ricorrere a terzi. 1 Nuovo testo guista il n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). |