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Art. 38 Commercianti esteri
(art. 10 cpv. 3 e 4 LBVM) 1Sono commercianti esteri tutte le imprese organizzate secondo il diritto estero che:
2Se la direzione effettiva si trova in Svizzera o se i suoi affari si svolgono essenzialmente o prevalentemente in Svizzera o a partire dalla Svizzera, il commerciante deve essere organizzato secondo il diritto svizzero e sottostà alle disposizioni relative ai commercianti svizzeri. |