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Art. 39 Obbligo di autorizzazione
(art. 10 cpv. 3 e 4, nonché art. 38 LBVM) 1Il commerciante estero necessita dell'autorizzazione della FINMA se:
2Se viene a conoscenza di altre attività transfrontaliere, la FINMA può informarne le competenti autorità estere di sorveglianza alle condizioni previste dall'articolo 38 della legge. 1 Abrogata dal n. 12 dell'all. 1 all'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). |