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Art. 41 Condizioni di autorizzazione
(art. 10 cpv. 3 e 4, nonché art. 37 LBVM) 1La FINMA accorda ai commercianti esteri l'autorizzazione di erigere una succursale, se:
2La FINMA può negare l'autorizzazione in virtù dell'articolo 37 della legge. 3Se il commerciante estero fa parte di un gruppo attivo nel campo finanziario, la FINMA può subordinare l'autorizzazione alla condizione del suo assoggettamento ad un'adeguata sorveglianza su base consolidata da parte delle autorità estere di sorveglianza. 4Gli articoli 12 a 14 della legge non sono applicabili alle succursali dei commercianti esteri. |