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Art. 46 Pubblicazione del rapporto di gestione del commerciante estero
(art. 10 cpv. 3 e 4 LBVM) 1Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio commerciale la succursale mette a disposizione della stampa o di qualsiasi interessato il rapporto di gestione del commerciante estero e ne trasmette una copia alla FINMA. 2Il rapporto di gestione del commerciante estero deve essere redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. |
